Premesso che, secondo quanto risulta agli interroganti:
l'Autorità di sistema portuale del mar Tirreno centrale, con delibera n. 208 dell'11 luglio 2018, ha approvato il progetto esecutivo e il bando di gara per il nuovo terminal passeggeri alla calata Beverello a Napoli, di 17.900.000 euro;
il progetto prevede la costruzione di importanti volumetrie in un'area a forte vocazione turistica (in pieno centro storico) ed è destinato ad avere un forte impatto sul territorio, interessando un'area di oltre 14.000 metri quadrati. che prevede la realizzazione di due volumetrie (una di 2.400 ed una di 360 metri quadrati) caratterizzate da "strutture in calcestruzzo armato di geometria irregolare, non standardizzabili e caratterizzate da una forte intensità di armature";
le opere, da eseguire in 540 giorni in pieno centro urbano a elevata densità di traffico veicolare e turistico e pedonale, risultano di impatto rilevante anche durante la fase di costruzione, tenuto conto che il progetto prevede la demolizione di strutture esistenti di oltre 7.000 metri cubi, scavi per oltre 18.000 metri cubi, trasporti a rifiuto per quali 60.000 metri cubi, forniture di calcestruzzi per 7.000 metri cubi e oltre un milione di chili di acciaio e molto altro ancora;
dalla ricognizione degli atti pubblicati dall'Autorità risulta che il progetto del terminal Beverello è assistito dal parere del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 1088 CTVA del 26 novembre 2012 di "non assoggettabilità a VIA" (ex art. 20 del decreto legislativo n. 152/2006) avendo la commissione tecnica VIA-VAS, con nota prot. CTVA n. 4286/2012, espresso parere di non assoggettabilità alla procedura;
con il decreto legislativo n. 4 del 2008 è stata introdotta la validità quinquennale della procedura di valutazione di non assoggettabilità a VIA per i procedimenti avviati dopo l'entrata in vigore dello stesso decreto e, pertanto, ai sensi dell'art. 26, comma 6, qualora i progetti sottoposti alla fase di valutazione non siano stati realizzati entro 5 anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione dell'impatto, la procedura stessa deve essere reiterata;
la procedura di valutazione di non assoggettabilità a VIA del progetto del terminal Beverello è stata avviata dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 4 del 2008, e il citato parere del 26 novembre 2012, qualora espresso sul medesimo progetto oggetto di gara, ha ampiamente superato il termine di scadenza della validità;
dalla relazione dei progettisti si evince che il progetto ha subito ampie modifiche rispetto alla versione del 2012, sottoposta al parere di "non assoggettabilità" alla VIA e ciò fa emergere che il Ministero non abbia espresso valutazioni sul progetto per come attualmente articolato;
l'art. 23 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni e integrazioni non esclude la VIA per opere di così elevato impatto sul territorio, rendendo cogente il procedimento di "consultazione pubblica" e tale carenza per un'opera, che, peraltro, compromette in via definitiva la visuale libera di un tratto di mare, determina un'inaccettabile lesione dei diritti del cittadino;
la mancanza del parere aggiornato all'attualità, ovvero la carenza di elementi che ne determinano la validità, avrebbe dovuto comportare la mancata validazione del progetto a norma del decreto legislativo n. 50 del 2016 e successive modificazioni e integrazioni da parte del responsabile del procedimento con la conseguente applicazione del quadro sanzionatorio previsto dal decreto legislativo n. 152 del 2006;
il Tar Puglia, con sentenza n. 1904 del 2017, ha confermato che la durata quinquennale dell'esclusione dalla VIA è valida per i progetti sottoposti alla procedura di valutazione dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 4 del 2008, che è intervenuto a modificare l'art. 26 del decreto legislativo n. 152 del 2006;
considerato inoltre che:
con delibera n. 626/2008, l'Autorità approvava il progetto esecutivo della darsena di levante dell'importo complessivo di 154.000.000 euro;
il progetto definitivo aveva ottenuto tutte le autorizzazioni prescritte dalla normativa. Il progetto esecutivo, validato e posto a base di gara, presentava, invece, gravi difformità rispetto a quello definitivo in merito al materiale da utilizzare per il riempimento dell'intercapedine della cassa di colmata. Nel progetto definitivo era previsto l'utilizzo del materiale di cava. In quello esecutivo, invece, veniva previsto il riutilizzo del materiale proveniente dalla demolizione del molo e, quindi, a costo zero. Il riutilizzo costituiva, tra l'altro, un elemento premiante in sede di valutazione dell'offerta presentata in sede di gara;
invece, dalla "necessità di rimodulare il bilancio delle terre", come riportato nella relazione del responsabile unico del procedimento allegato alla delibera n. 183/2015, sembra emergere proprio la necessità di rimediare a tali difformità progettuali, tra l'altro mai contestate dall'Autorità. La variante approvata con delibera n. 183 del 3 giugno 2015 è costata circa 17 milioni di euro;
è stata realizzata una cassa di colmata non rispettosa dei limiti di permeabilità del tufo imposti dalla normativa e, quindi, parzialmente inidonea all'accoglimento dei materiali del dragaggio e suscettibile di recare pregiudizio alla salubrità dell'ambiente,
si chiede di sapere:
quali iniziative di competenza il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di valutare: se l'opera, attesa la straordinaria rilevanza del sito e il notevole impatto sul territorio, sia stata correttamente valutata e se la stessa possa essere sottratta alle procedure di VIA, ovvero alla procedura di "consultazione pubblica"; in subordine, se il parere n. 1088 CTVA del 26 novembre 2012 del Ministero di "non assoggettabilità a VIA" e quello della commissione tecnica VIA-VAS (CTVA n. 4286/2012) possano ritenersi ancora validi ed efficaci, attese le numerose difformità che caratterizzano il progetto attuale rispetto all'originario, nonché gli oltre 5 anni decorsi dalla data di emissione del parere di "non assoggettabilità a VIA", senza che l'opera abbia avuto inizio; l'opportunità di sottoporre il progetto attuale e la procedura approvativa di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006 nuovamente alla commissione VIA, al fine di una valutazione adeguata dell'opera anche in relazione alla cancellazione della visuale libera del mare dalla viabilità urbana per effetto delle ciclopiche strutture in cemento armato che formano l'opera;
se intenda adoperarsi per valutare l'inquinamento ambientale che deriverebbe dalla dispersione di sostanze inquinanti dovuta alla parziale permeabilità della vasca di colmata e se siano state rilasciate autorizzazioni in variante al decreto di VIA già emesso per consentire l'utilizzo della seconda vasca di colmata, nonché se, ad oggi, considerate le autorizzazioni rilasciate, sia possibile l'utilizzo della cassa di colmata a bassa permeabilità per contenere sabbie provenienti dai fondali del porto di Napoli e se sia possibile inserirvi il materiale dragato dal porto di Napoli, notoriamente molto inquinato.